Statuto

Articolo 1

COSTITUZIONE E SEDE

E’ costituita “AssoCaraibi – ASSOCIAZIONE PER IL COMMECIO E IL TURISMO CARAIBICO” –in breve denominata ASSOCARAIBI, che assumerà la denominazione “CAMERA DICOMMERCIO E TURISMO DEI CARAIBI”, non appena avrà ottenuto l’iscrizione nell’Albo delle Camere di Commercio italo-estere in Italia ai sensi del D.M. 15-2-2000, n. 96 (di seguito anche “l’Associazione”).

L’Associazione avrà sede a Milano. 

AssoCaraibi è apolitica, senza finalità di lucro, ed ha durata illimitata. 

È dotata di autonomia operativa, amministrativa, finanziaria e fiscale. 

AssoCaraibi potrà costituire sedi operative distaccate all’estero.

Articolo 2

SCOPI

AssoCaraibi si propone di:

a) promuovere ed intensificare le relazioni commerciali, finanziarie, culturali ed i rapporti di collaborazione economico-tecnica tra imprese italiane ed imprese della regione geografica delle Americhe che comprende tutti i paesi bagnati dal Mare Caraibico, di seguito definita Caraibi, nei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, della pesca, delle attività ausiliarie e del terziario, con particolare riguardo al turismo;

b) raccogliere, elaborare e diffondere notizie e dati aggiornati sulla situazione economica e generale esistente sia in Italia che nei Caraibi;

c) acquisire, analizzare e diffondere tra gli associati informazioni di carattere normativo, giuridico e regolamentare interessanti gli scambi e le altre relazioni indicate al punto b), con particolare riguardo ai flussi turistici, alla disciplina doganale, valutaria e fiscale vigente in Italia e nei Caraibi;

d) interpretare le esigenze, le istanze delle imprese associate relativamente allo sviluppo delle relazioni di cui al punto a), intrattenendo costanti contatti ed effettuando i necessari interventi presso i competenti organi politico-amministrativi e presso gli enti economici centrali e periferici sia italiani che caraibici;

e) svolgere attività di propaganda, di assistenza, di tutela a favore degli associati ed ogni altra iniziativa utile al perseguimento degli scopi sociali;

f) erogare servizi –in aggiunta a quanto indicato al punto b) –atti a favorire il conseguimento degli scopi sociali, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: nominativi di imprese turistiche, industriali, di servizi e commerciali dei Caraibi; informazioni sulle normative, assistenza legale e fiscale; assistenza per investimenti nei Caraibi e organizzazione di specifiche missioni nell’interesse degli associati;

g) organizzare convegni, seminari ed incontri tra operatori italiani e caraibici;

h) intrattenere rapporti di collaborazione ed integrare la propria attività con quella delle istituzioni caraibiche come pure con altre Associazioni di imprenditori ivi costituite e altri organismi interessati alle relazioni tra l’Italia e i Paesi e territori caraibici

i) promuovere e organizzare corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale per lavoratori, quadri, dirigenti e imprenditori caraibici e italiani. L’associazione potrà partecipare ad organismi associativi, consortili ed economici che si propongano finalità ed attività analoghe o complementari. Gli associati possono richiedere ulteriori servizi, oltre a quelli di base, dietro pagamento del relativo corrispettivo. Anche i non soci possono richiedere servizi, dietro pagamento del relativo corrispettivo. Il tariffario per le prestazioni di servizi a pagamento dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3

SOCI

Tutti i soci di AssoCaraibi hanno eguali diritti ed obblighi. I soci si distinguono in:–Soci “onorari”–Soci “effettivi”: 

a. Soci “ordinari”

b. Soci “sostenitori” 

a seconda della loro quota di contribuzione.

Articolo 4

REQUISITI DEL SOCIO

Possono essere soci di AssoCaraibi:

a) le persone fisiche o giuridiche esercenti un’impresa, un’arte o una professione liberale e le associazioni di categoria, entrambi residenti od aventi la loro sede sociale in Italia o in Paesi e territori caraibici;

b) i cittadini, Enti pubblici, Istituti ed Associazioni italiani, caraibici ed anche stranieri ovunque residenti od aventi la loro sede sociale, purché svolgano un’attività favorevole agli scopi perseguiti da AssoCaraibi

La domanda di adesione quale Socio effettivo va presentata per iscritto, anche tramite posta elettronica, a AssoCaraibi. La decisione sull’accettazione o meno della domanda spetta alla Presidenza di AssoCaraibi con ratifica della decisione da parte del Consiglio Direttivo nella riunione successiva.

Articolo 5

DIRITTI DEL SOCIO

I Soci hanno diritto all’assistenza e all’appoggio di AssoCaraibi in tutte le questioni previste dagli scopi sociali. I Soci effettivi esercitano nelle Assemblee il diritto di voto e possono farsi rappresentare mediante delega da altro socio effettivo. I Soci onorari partecipano alle Assemblee con voto consultivo. L’associazione a AssoCaraibi dà diritto ad usufruire dei servizi dell’Associazione stessa.

Articolo 6

QUOTE ASSOCIATIVE

I Soci effettivi (ordinari e sostenitori) partecipano alle spese di AssoCaraibi, con quote annuali di entità stabilita dall’Assemblea dei Soci sulla base delle proposte formulate dal Consiglio Direttivo.Il versamento della quota va effettuato dai Soci entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno.

Articolo 7

DIMISSIONI DEL SOCIO

L’adesione impegna inizialmente il Socio effettivo, quale Socio ordinario, per un biennio. Trascorso tale periodo, il Socio che intendesse rassegnare le dimissioni da AssoCaraibi deve darne preavviso scritto, mediante messaggio di posta elettronica o lettera raccomandata al Presidente, almeno tre mesi prima della fine del corrispondente anno solare e, in tale ipotesi, il rapporto associativo cessa con il 31 (trentuno)dicembre dello stesso anno. In mancanza, resterà obbligato verso AssoCaraibi per un altro anno.

Articolo 8

CESSAZIONE DEL SOCIO

Sono causa di cessazione della qualifica di Socio:

a) l’esclusione in seguito a comportamenti contrastanti con scopi e finalità di AssoCaraibi;

b) il decesso del Socio o la cessazione dell’Ente associato, ovvero la perdita della qualifica di imprenditore o la cessazione dell’attività imprenditoriale o professionale;

c) la perdita dei diritti civili. L’esclusione prevista al comma a) viene deliberata dal Consiglio Direttivo con una maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti

Articolo 9

SOCI ONORARI

Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Socio “onorario” a persone e ad enti che si siano resi benemeriti nel campo dei rapporti economici, finanziari e culturali fra l’Italia e iCaraibi.I Soci “onorari” godono gli stessi diritti dei Soci effettivi, salvo quello di voto in Assemblea, mentre nonsono tenuti a versare contributi.

Articolo 10

ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali di AssoCaraibi sono:

a) l’Assemblea Generale dei Soci

b) il Presidente

c) il Consiglio Direttivo

d) il Segretario Generale

Se necessario, potrà essere costituito un Comitato Tecnico.

Articolo 11

ASSEMBLEA GENERALE

Spetta ad essa, in particolare: 

a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

b) deliberare sul programma generale di attività di AssoCaraibi;

c) eleggere il Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei componenti, ed eventualmente il Revisore ovvero il Collegio dei Revisori;

d) ratificare le nomine dei Consiglieri che fossero stati eletti in seno al Consiglio Direttivo per cooptazione.

L’Assemblea può nominare un Presidente onorario di AssoCaraibi, scegliendo al di fuori del Consiglio, in considerazione di particolari meriti acquisiti per la valorizzazione dell’Associazione e per lo sviluppo dei rapporti economici fra Italia e Caraibi. 

Il Presidente onorario partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio. La carica di Presidente onorario non è legata ad un periodo prestabilito.

L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria per deliberare le modifiche allo statuto ovvero lo scioglimento di AssoCaraibi, secondo la procedura di cui all’art. 21.

Hanno titolo di partecipazione all’Assemblea i Soci in regola col pagamento delle quote associative annuali.

Articolo 12

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA


La convocazione dell’Assemblea Generale ordinaria avviene da parte del Presidente, su iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente stesso mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, contenente l’ordine del giorno della riunione, da inviare ai Soci almeno otto giorni prima della riunione. 

Il Consiglio Direttivo può convocare Assemblee in sede “Straordinaria”, se richiesto dalla maggioranza dei suoi Membri. Inoltre il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l’Assemblea Straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci. In tale caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro 3 (tre) settimane dalla presentazione della richiesta stessa. 

L’Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti nell’elenco dei Soci effettivi in regola col pagamento delle quote associative dell’anno in corso. 

Trascorse ventiquattrore ore da quella fissata per la prima convocazione, essa si riterrà validamente costituita in seconda convocazione, con la presenza di almeno ¼ (un quarto) dei soci. 

Le deliberazioni prese nelle assemblee ordinarie saranno valide con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. 

Le deliberazioni dell’Assemblea Generale possono aver luogo anche con votazione espressa per posta elettronica certificata (PEC), per decidere su singoli argomenti indicati con almeno quattro settimane di preavviso dalla data di scadenza prevista, con esclusione delle modifiche statutarie e dello scioglimento dell’Associazione. 

La presenza dei Soci nelle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, è ammessa anche per delega e ciascun Socio può essere portatore di non più di due deleghe.

E’ possibile la partecipazione all’Assemblea anche in video-conferenza, a condizione che il socio possa essere individuato con certezza dal presidente dell’Assemblea e che gli intervenuti possano discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno. Per le modifiche dello Statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci presenti.

Articolo 13

PRESIDENZA

Il Presidente o, in sua assenza od impedimento, il Vice Presidente, rappresenta legalmente AssoCaraibi di fronte ai terzi, a tutti gli effetti di legge. 

Il Presidente o, in sua assenza od impedimento, il Vice Presidente, convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo. 

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo fra i propri Membri e durano incarica quattro anni, comunque non oltre la scadenza del Consiglio Direttivo che li elegge. Essi sono rieleggibili.

Articolo 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti dall’Assemblea Generale e da scegliersi tra i Soci ovvero tra i mandatari delle persone giuridiche socie. 

La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive è motivo di decadenza automatica dalla carica. 

E’ possibile la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo anche in video-conferenza, a condizione che i Consiglieri possano essere individuati con certezza dal presidente e che possano discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno. 

Il Consiglio Direttivo: 

a. elegge tra i propri Membri il Presidente e il Vice Presidente; 

b. elegge, con le stesse modalità, se costituito, il Comitato Tecnico; 

c. nomina per “cooptazione” altri Consiglieri fino al numero massimo consentito dallo Statuto, con l’obbligo di sottoporre le nomine all’approvazione della successiva Assemblea; 

d. nomina, scegliendo fra i propri membri, il Tesoriere, al quale è affidato il compito di sovrintendere all’amministrazione di AssoCaraibi e di relazionare al Consiglio in ordine ai problemi di carattere economico-finanziario inerenti alla gestione amministrativa della stessa; 

e. realizza l’attività programmatica e funzionale della Associazione sulla base delle proposte dell’Assemblea ;

f. stabilisce le direttive per il funzionamento di AssoCaraibi e dà esecuzione, fissandone se del

caso le modalità, alle deliberazioni dell’Assemblea;

g. predispone eventuali regolamenti interni per il funzionamento di AssoCaraibi;

h. convoca l’Assemblea dei Soci e si riunisce su invito del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente oppure su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri;

i. nomina il Segretario Generale e i collaboratori della Associazione determinandone attribuzioni ed emolumenti, delibera sulle spese necessarie per il funzionamento della medesima;

j. approva il tariffario per le prestazioni di servizi a pagamento. 

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei propri membri e col voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti, decide quello del Presidente o di chi ne fa le veci. 

I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Articolo 15

COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico può essere costituito dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Tecnico è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, tutti nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Tecnico è retto dal Presidente dell’Associazione.

Ai lavori del Comitato Tecnico possono essere chiamate a collaborare persone anche non Socie, aventi specifiche competenze in particolari materie. 

La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive è motivo di decadenza automatica dalla carica. Il Comitato Tecnico, che può a sua volta articolarsi in “Commissioni merceologiche” e/o “di funzione” ,è l’organo di studio e di consultazione per l’esame e la discussione di tutti quei problemi di ordine tecnico e economico interessanti l’interscambio e il turismo tra l’Italia e i Caraibi e le possibilità di incrementarne lo sviluppo. 

Le materie trattate e le relative conclusioni vanno sottoposte all’esame del Consiglio Direttivo per l’opportuna ratifica.

Articolo 16

CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali, compresa quella di revisore dei Conti, si intendono a titolo puramente onorifico, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in diretta connessione con l’esercizio delle cariche stesse.

Articolo 17

SEGRETERIA

L’attività funzionale di AssoCaraibi è svolta dalla Segreteria cui è preposto un Segretario Generale, che potrà essere affiancato da collaboratori.

La funzione di Segretario Generale verrà attribuita ad un socio o ovvero a un collaboratore esterno senza vincolo di subordinazione. 

Il Segretario Generale partecipa, di norma, a tutte le riunioni degli organi collegiali con voto consultivo e con funzione di verbalizzazione. 

Il Segretario Generale dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, fissandone ove del caso le modalità. E’ responsabile dell’organizzazione dell’Associazione e coordina l’attività dei collaboratori della stessa.

Articolo 18

REVISORE DEI CONTI

L’Assemblea Generale, qualora ne ravvisi l’opportunità ovvero quando previsto dalla legge o da altre norme imperative, elegge un Revisore dei Conti ovvero un Collegio dei Revisori, scelti tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili, cui compete il controllo dei libri e dei documenti contabili riguardanti la gestione amministrativa di AssoCaraibi.

Il Revisore ovvero il Collegio dei Revisori durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. 

Il Revisore ovvero il Collegio dei Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. 

Il Revisore ovvero il Collegio dei Revisori esercitano il controllo della gestione dell’Associazione ed in particolare devono: 

a. controllare la gestione della Associazione; 

b. verificare la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge e alle altre disposizioni che devono trovare applicazione; 

c. vigilare sulla regolarità delle scritture contabili;

d. esaminare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni.

Articolo 19

ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. 

Il Bilancio preventivo ed il conto consuntivo vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci. Vanno altresì depositati alla stessa data dell’avviso di convocazione annuale dell’Assemblea Generale dei Soci presso la Segreteria di AssoCaraibi a disposizione dei Soci che intendano consultarli. 

Il bilancio consuntivo va approvato entro i primi sei mesi dell’anno successivo.

Articolo 20

PUBBLICAZIONE DEI VERBALI E DEGLI ATTI

Le convocazioni assembleari, oltre ad essere inviate ai soci, devono essere esposte negli uffici di AssoCaraibi.

I verbali delle Assemblee e dei Consigli Direttivi sono depositati presso la Segreteria, a disposizione per eventuali consultazioni.

Articolo 21

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento di AssoCaraibi può essere deliberato da una maggioranza di 2/3 dei presenti all’Assemblea Generale dei Soci, convocata a tale scopo in sede straordinaria. 

Detta Assemblea Straordinaria sarà validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta (metà più uno) dei Soci effettivi. 

Qualora venga deliberato lo scioglimento, la stessa Assemblea Straordinaria procede alla nomina di un Liquidatore, determinandone le competenze e stabilendo contestualmente la destinazione del residuo fondo sociale. 

Eventuali eccedenze attive che dovessero risultare all’atto dello scioglimento non potranno essere distribuite tra i soci, ma saranno versate ad associazioni analoghe senza fini di lucro scelte dall’assemblea straordinaria.

Milano, 8 marzo2023

 


 

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